Decreto Inteministeriale 30 luglio 2010, n. 165

MIUR\AOODRVE\UFF.III\15754\C7                                        Venezia, 19   novembre 2010        

 

                                                                       Ai DIRIGENTI UFFICI SCOLASTICI

                                                                       TERRITORIALI

                                                                        LORO SEDI

 

                                                                       e,p.c.

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE E ISTITUTI STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO

LORO SEDI

 

AI  RAPPRESENTANTI REGIONALI ORGANIZZAZIONI SINDACALI

LORO SEDI

                           

OGGETTO: Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165 (pubblicato in G.U. n. 234 del              6 ottobre 2010) - REGOLAMENTO in materia di obblighi per il personale della scuola            di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti della legge n. 104/92 o              dalla legge n. 68/99. Adempimenti

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL sul contenuto del Regolamento indicato in oggetto che prevede una serie di adempimenti volti ad accertare la sussistenza delle condizioni di invalidità e handicap che danno diritto a fruire dei benefici  previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l’assistenza e l’integrazione delle persone con handicap) e dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 (riserve posti  a favore dei disabili).

 

Ai fini degli adempimenti che il regolamento pone nell’immediato  a carico delle SS.LL. si sintetizzano il contenuto dell’art. 2, commi 2 e 3 del regolamento medesimo ed i conseguenti adempimenti.

 

Art. 2, commi 2 e 3: presentazione certificazione medica in originale o copia conforme all’originale

Il predetto articolo stabilisce l’obbligo per  il  personale docente, educativo e ATA incluso  in graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, finalizzata all’assunzione nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato o determinato per supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche e che abbia  chiesto  di avvalersi dei benefici esplicitati nell’art. 1, comma 1 del predetto  Regolamento, di trasmettere  a codesti Uffici provinciali la certificazione medica in originale o in copia conforme all’ originale.

 

I benefici previsti dall’art. 1, comma 1 del regolamento sono i seguenti:

Legge 104/1992 -  artt. 21 e 33 comma 6: precedenza nell’assegnazione della sede e diritto di scelta della sede più vicina al proprio domicilio;  art. 33 commi 5 e 7: diritto del familiare di persona con handicap in situazione di gravità di scegliere la sede più vicina  al domicilio del familiare da assistere

Legge n. 68 del 12 marzo 1999: diritto alla riserva del posto come invalido.

 

Adempimenti

Poiché il regolamento individuava, in sede di prima applicazione, il termine ordinatorio del 5 novembre 2010, le SS.LL accerteranno se gli interessati abbiano o meno adempiuto a tale obbligo e  nel caso in cui gli stessi  non avessero già provveduto,  li inviteranno a produrre con urgenza e comunque entro il  30 novembre p.v,  detta certificazione in originale o copia conforme all’originale.

 

 

Per quanto riguarda  invece gli adempimenti previsti dall’art. 3, commi 1 e 2 si richiama  sinteticamente il loro contenuto e si forniscono le seguenti indicazioni.

 

Art. 3,1° comma: Ulteriori accertamenti da disporre in presenza di motivate ragioni.

Il 1° comma dell’art. 3 citato dispone che gli Uffici Scolatici territoriali, in presenza di  motivate ragioni, richiedano ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che hanno dato  diritto alla fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92 e alla legge n. 68/1999.

I predetti accertamenti devono essere  svolti da un’azienda sanitaria  diversa da quella che ha rilasciato la certificazione che ha dato diritto ai benefici.

 

In merito a quanto sopra, poiché in questa regione sono in corso accertamenti, anche da parte  dell’autorità giudiziaria, in ordine allo stato di invalidità di alcune unità di personale  immesso in ruolo con decorrenza 1.9.2010 beneficiando della riserva di posti prevista dalla  legge 68/1999,  lo scrivente  ritiene sussistano le motivate ragioni per effettuare i controlli previsti  dall’art. 3, comma 1 citato.

 

Adempimenti

In relazione a quanto sopra le SS.LL.   effettueranno  i controlli previsti dall’art. 3, 1° comma, nei confronti di tutto il personale docente, educativo e ATA   che ha ottenuto, per l’a.s.2010/11 la nomina a tempo indeterminato beneficiando  della riserva dei posti prevista dalla legge 68/1999, con certificazione medica rilasciata da azienda sanitaria ubicata in comune di altra provincia .

Tenuto conto che l’art. 3, comma 3 del regolamento prevede che la valutazione della situazione  sanitaria venga effettuata dall’azienda sanitaria competente per l’area territoriale nella quale ha sede l’autorità scolastica richiedente, le SS.LL. provvederanno a sottoporre a visita di accertamento il  personale suindicato presso l’azienda sanitaria competente in relazione  alla sede di servizio degli interessati, previi accordi con le  aziende  medesime.

 

 

Art. 3, comma 2 : Determinazione preventiva dei criteri di individuazione dei soggetti per i quali si procede alla richiesta di accertamento.

Il predetto comma prevede che gli Uffici scolastici, indipendentemente dalle circostanze indicate all’art. 3, comma 1 (motivate ragioni)  possano richiedere accertamenti, con metodo a campione. A tal fine gli Uffici interessati devono determinare preventivamente i criteri di individuazione dei soggetti per i quali si procede alla richiesta di ulteriore accertamento.

 

Individuazione criteri per accertamenti con metodo a campione

Al fine di uniformare sul territorio regionale i criteri da adottare da parte di codesti Uffici per effettuare  i predetti accertamenti a campione, si forniscono le seguenti indicazioni:

 

dovrà  essere sottoposto ai medesimi accertamenti indicati al paragrafo precedente :

 

Ø       Il 50% , con estrazione  a sorte,del  personale docente, educativo e ATA con nomina  di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2010/11, conferita da graduatorie provinciali;

Ø       tale personale  deve essere stato   nominato beneficiando  della riserva prevista dalla legge 68/1999 con certificazione rilasciata da azienda sanitaria ubicata in altra provincia;

Ø       la predetta certificazione medica deve attestare  una percentuale  di invalidità compresa tra il 46%  e il 60%.

 

In caso di numero dispari si arrotonderà all’unità superiore (es. 11 :2 = 5,50 – soggetti da sottoporre ad accertamento  : 6).

Analogamente, nel  caso di una sola unità, si procederà comunque all’accertamento. 

 

Adempimenti

Le SS.LL. avranno cura di pubblicare, entro il 20 novembre p.v. sui siti WEB di codesti Uffici,  un avviso contenente i criteri più sopra illustrati.

Procederanno quindi ai conseguenti accertamenti nei confronti del personale individuato secondo i predetti criteri.

 

Le SS.LL. al termine di tutti gli  accertamenti indicati nella presente nota avranno cura di inviare una dettagliata relazione  a questa Direzione in merito ai relativi risultati.

 

 

Ulteriori istruzioni saranno fornite in occasione del rinnovo delle graduatorie provinciali del personale docente, educativo e ATA.

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

    F.to Carmela Palumbo